Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.
      2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
      3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro per passeggero.
      4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

          a) la misura del contributo;

          b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

          c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

      5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano

 

Pag. 4

al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
      6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo ai sensi del comma 5 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
      7. Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente comma è effettuata con la procedura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.