1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.
2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro per passeggero.
4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.
5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano